Ultime deliberazioni di Consiglio comunale

Ultime deliberazioni di Giunta comunale

Imposta Comunale Unica 2018

 IUC

Imposta Unica Comunale 2018

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 147/2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui l'imposta Municipale Unica (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplna per 'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013 e succ. modificazioni Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), (Legge di Bilancio 2017) Legge n. 232 dell'11/12/2016, (Legge di Bilancio 2018) Legge n. 205 del 27/12/2017.
Con la Legge di Bilancio 2018 non state introdotte novità in materia IMU-TASI. L'art. 1, c. 37 della legge 205/2017 (Legge di stabilità 2018) ha infatti solamente confermato la sospensione dellìefficiacia delle deliberazioni comunali di inceremento dei tributi anche per l'anno d'imposta in corso. Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2018 “Aliquote, tributi e tariffe anno 2018 – Determinazioni”, sono state confermate, per l'anno 2018, le medesime aliquote e le detrazioni approvate per l'anno 2017.

IMU, TASI

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IMU - Imposta Municipale Unica

PRESUPPOSTO dell'IMU: il possesso dei beni immobili (fabbricati, aree fabbbricabii e terreni agricoli) compresa l'abitazione prncipale, intesa come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e le sue pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fini di lucro, tettorie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità per ciascuna celle categorie.

SOGGETTO ATTIVO: il Comune dove è ubicato l'immobile.

SOGGETTO PASSIVO: il proprietario dell'immobile ovvero titolare di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili in costruzione o ancora da costruire, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario.

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA: il versamento della prima rata 2018 scade il 16 giugno 2018, mentre versamento della seconda rata 2018 scade il 16 dicembre 2018 ed è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2018. I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite modello di pagamento unificato F24

Segnatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel grupo catastale D, il gettito è riservato alla Stato nella misura dello 0,76% (Cod. tributo 3925) e nella misura dello 0,30% al Comune (Cod. tributo 3930).
In particolare si segnala che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 06/12/2011 e sue modifiche e integrazioni, l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica:

  • al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • ai fabbricati di civili abitazioni destinati ad alloggi come definiti dal D.M. 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
  • alla casa coniugale assegnara al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti del matrimonio;
  • ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi del'art.1, comma 10, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) le impostazioni valide per gli anni prcedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

IMU TERRENI AGRICOLI: l'art.1, comma 10, lett c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali “IAP” e coltivatori diretti, in quanto questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU come per la TASI.
I terreni agricoli sono esonerati dal pagamento dell'IMU come da deliberazione consiliare n. 2/2018.

IMU IMMOBIILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, l'imposta, determnata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

ALIQUOTE:
0,35% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
0,35% per abitazioni residneti AIRE;
0,81% per le aree fabbricabili;
0,89% per i fabbricati del gruppo D;
0,81% per i fabbricati generici C1 e C3;
0,81% per tutti gli altri immobili;

DETRAZIONI: la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze è stabilita in € 200,00.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il contribuente potrà effetttuare il calcolo dell'imposta dovuta accedendo al sito www.sogetspa.it è cliccando il programma per il calcolo dell'imposta dovuta.

COME SI PAGA E QUANDO: i versamenti delle rate dell'imposta devono essere effettuati tramite il modello F24 (sez. IMU e atri tributi locali). Nella compilazione dei moduli di pagamento bisogna indicare i codici tributi secondo la tabella riportata di seguito, indicando come codice tributo, per il Comune di San Nicola Manfredi, I062

 

  Codice IMU
 Tipologia Immobile Comune Stato
 Abitazione principale e relative pertinenze 3912 ==== 
Altri fabbricati - COMUNE, per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze e da quelli della categoria catastale D  3918 ==== 
     
     
Immobili categoria D uso produttivo, classificati nella categoria catastale D 3930 3925

 

 

 

 TASI - Tassa Servizi Indivisibili

Informativa

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 21/5/2014, approvante il regolamento comunale per la disciplina della IUC, tra cui la tassa per i servizi indivisibili (TASI) e vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2018 che conferma le seguento aliquote nella misura stabilita per l'anno 2018:

ALIQUOTE

  • 0,25% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;
  • 0,25% Altri fabbricati - COMUNE, per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e pertinenze
  • 0,25 % Aree fabbricabili;
  • 0,1% Fabbricati strumentali;

Versamenti della TASI per l'anno 2018

La TASI è dovuta dal possessore o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. In caso di pluralità di proprietari o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Dal superficiario;

Dall'Enfiteuta;

Dal locatario finanziario.

Ai sensi dell'art. 4, Capitolo C, del regolamento IUC succitato, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un sogggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TASI ABITAZIONE PRINCIPALE: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per l'abitazioni principali di lusso (Cat. A/1, A/8 e A/9).

TASI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

Per gli immobili locati a canone concordato, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 214/2011. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune dove è ubicato l'immobile tramite modello di pagamento unificato (F24).

MODALITA' DI VERSAMENTO A MEZZO MOD. F/24 IN AUTOLIQUIDAZIONE: entro il 16 giugno 2018, dev'essere effettuato il versamento della 1° rata, nella misura del 50% della tassa dovuta per l'anno 2018; entro il 16 dicembre 2018, dovrà effettuato il versamento della 2° rata a conguaglio della somma dovuta per l'anno 2018. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2018.

Nella compilazione dei modelli di pagamento bisogna indicare i codici tributo secondo la tabella riportata di seguito, indicando come codice tributo, per il Comune di San Nicola manfredi, I062

 

 Tipologia Immobile Codice TASI
 Abitazione principale e relative pertinenze 3958
Fabbricati rurali ad uso strumentali 3959
Aree fabbricabili 3960 
Altri fabbricati 3961

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il contribuente potrà effetttuare il calcolo dell'imposta dovuta accedendo al sito www.sogetspa.it è cliccando il programma per il calcolo dell'imposta dovuta.

pdf Informativa

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