Regione Campania - Ordinanza n. 83 - 2020 e relativi chiarimenti.
Ordinanza n. 83 del 22/10/2020 del Presidente della Regione Campania e relativi chiarimenti. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità. CHIARIMENTO n. 39 del 22/10/2020 CHIARIMENTO n. 40 del 23/10/2020 Si prega di prendere visione dell'allegata seguente ordinanza. |
Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 83 del 22/10/2020, con la quale, d'intesa con il Ministro della Salute, ha disposto ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
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Regione Campania - Ordinanza n. 83/2020
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COVID-19, CHIARIMENTO n. 39 ALL'ORDINANZA n. 83
22/10/2020 - Con l’Ordinanza n. 83 di oggi, è stato tra l’altro confermato il divieto di mobilità interprovinciale per i cittadini che hanno residenza, domicilio o dimora abituale nel territorio campano. La misura è finalizzata ad impedire la diffusione del virus da aree a maggiore intensità di contagio ad aree della regione nelle quali ad oggi la situazione è di minore gravità.
La disposizione non si applica ai cittadini abitualmente residenti o domiciliati in altre regioni, né al transito necessario allo spostamento dei cittadini campani verso altre regioni italiane o straniere. Nelle attività di “formazione” che legittimano gli spostamenti, sono inclusi l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti. Ogni specifico motivo dello spostamento dovrà essere autocertificato sotto responsabilità personale dell’interessato o, in caso di minori, dell’accompagnatore maggiorenne.
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Regione Campania - Ordinanza n. 83/2020 - Chiarimetno n. 39 del 22/10/2020
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COVID-19, CHIARIMENTO n. 40 ALL'ORDINANZA n. 83
23/10/2020 - Con riferimento all’Ordinanza n. 83 del 22 ottobre 2020 e, in particolare, alle disposizioni di cui al punto 1, lett. a), a mente della quale: “è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30; ”
Si precisa quanto segue:
1. l'obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 5,00 del giorno successivo si applica anche ai distributori automatici;
2. per i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio è consentita l'apertura, ma esclusivamente per le attività strettamente necessarie ai servizi essenziali agli utenti della rete stradale e agli operatori dei punti vendita all'ingrosso.
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Regione Campania - Ordinanza n. 83/2020 - Chiarimetno n. 40 del 22/10/2020
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