Regione Campania - Ordinanza n. 84 - 2020 e relativi chiarimenti.
Ordinanza n. 84 del 25/10/2020 del Presidente della Regione Campania e relativi chiarimenti Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti il comune di Orta d'Atella (CE) e il centro urbano del comune di Marcianise (CE). CHIARIMENTO n. 41 del 25/10/2020 CHIARIMENTO n. 42 del 29/10/2020 Si prega di prendere visione dell'allegata ordinanza e chiarimenti. |
Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha appena firmato l’ordinanza n. 84 che istituisce le zone rosse nel comune di Orta d'Atella (CE) e nel centro urbano del comune di Marcianise (CE).
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Regione Campania - Ordinanza n. 84/2020
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CHIARIMENTO n. 41 del 25/10/2020
Con riferimento all’Ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti il Comune di Orta d'Atella(CE) e il centro Urbano del comune di Marcianise(CE).) si precisa quanto segue:
1. Come da comunicazione del Sindaco del Comune di Marcianise, i Centri Commerciali siti sul territorio comunale non rientrano nell’area urbana del comune e, pertanto, non sono sottoposti allo specifico regime di cui all’Ordinanza 84/2020, ferme tutte le ulteriori disposizioni statali e regionali vigenti.
2. Come espressamente previsto al punto 1) dell’Ordinanza, i cittadini del comune di Marcianise possono allontanarsi dal centro urbano, come individuato dal Comune competente, solo per i motivi tassativamente previsti dalla stessa Ordinanza. Non rientrano tra tali motivi quelli connessi all’esercizio dell’attività lavorativa, neppure per spostamenti verso altre aree del comune di Marcianise, fatta eccezione per i soli titolari o addetti di esercizi di attività indicati negli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020, e sempre che la presenza degli stessi risulti indispensabile in mancanza di ulteriori unità lavorative impiegate nel medesimo esercizio.
Regione Campania - Ordinanza n. 84/2020 - Chiarimento n. 41 del 25/10/2020
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CHIARIMENTO n. 42 del 29/10/2020
Con riferimento alle Ordinanze n. 82 del 20 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)) e n. 84 del 25 ottobre 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti il Comune di Orta d'Atella (CE) e il centro Urbano del comune di Marcianise(CE).) e ad ulteriore esplicazione dei chiarimenti già forniti in risposta a singoli quesiti posti (e ai quali si è fornito riscontro diretto), si precisa quanto segue:
1. Le attività sospese, di cui al punto 4. lett d) dell’ordinanza n. 82/2020 e punto 1. lett d) dell’ordinanza n. 84/2020, sono esclusivamente “le attività commerciali ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020”. Gli operatori e gli addetti a tali attività (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 10 aprile 2020 citato) non possono allontanarsi dal centro urbano di appartenenza per prestare attività lavorativa.
2. Agli operatori e agli addetti delle attività produttive nonché agli esercenti libere professioni non è vietato il transito, da e verso le zone oggetto delle prescrizioni, purché nei limiti strettamente necessari all’esercizio di attività volte ad assicurare la continuità della filiera produttiva ovvero, nel caso di attività professionali, per adempimenti e/o scadenze urgenti ed indifferibili.
Scarica il chiarimento:
Regione Campania - Ordinanza n. 84/2020 - Chiarimento n. 42 del 29/10/2020
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